Il nostro team di professionisti preparato, tempestivo ed efficiente è in grado di offrirti una consulenza societaria completa: a partire dalla valutazione del nome per la società, alla costituzione della società, all’assistenza nelle operazioni concorsuali, a un corretto assetto societario fino alla corretta impostazione degli indici di allerta per la previsione e gestione della crisi.

  • Consulenza ed assistenza nella costituzione di enti e società e relativa redazione di statuti e atti costitutivi
  • Impianto ed aggiornamento dei libri sociali obbligatori
  • Assistenza nella partecipazione ad assemblee dei soci, consigli di amministrazione ed organi direttivi
  • Consulenza ed assistenza in materia di operazioni societarie straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, conferimento e di concentrazione di società
  • Consulenza ed assistenza in materia di operazioni concorsuali ed assunzione di incarichi di CTU, CTP, liquidatori, curatori fallimentari e commissari giudiziali.
  • Consulenza ed assistenza nella predisposizione dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
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Predisposizione dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

L’obbligo di istituzione di un adeguato assetto organizzativo
Il nuovo codice della crisi di impresa, con l‘introduzione dell’articolo 2086, comma 2, cod. civ., ha introdotto l’obbligo per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale.

Conseguenze in caso di omessa o inefficace istituzione dell’adeguato assetto organizzativo
In caso di accertata incapacità del sistema organizzativo amministrativo e contabile nell’individuare i segnali di crisi, l’eventuale situazione di dissesto della società potrebbe comportare, per gli amministratori, una causa di responsabilità verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 2086, comma 2, cod. civ.

Cos’è l’adeguato assetto organizzativo
L’assetto organizzativo, pur presentando notevoli elementi di soggettività, può essere definito come il complesso di direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza (cfr. norma di comportamento del Collegio Sindacale).
Un assetto organizzativo si definisce “adeguato” quando presenta le seguenti caratteristiche:

  • è basato sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
  • chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione;
  • capacità di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali.

La chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità deve essere definita attraverso l’organigramma aziendale che ha il compito di inquadrare la struttura aziendale.

A cosa serve l’adeguato assetto organizzativo
Un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., consente di:

  • individuare, misurare e monitorare preventivamente eventuali fattori di allerta della crisi e di perdita della continuità aziendale;
  • predisporre in modo rapido ed efficace misure volte al superamento della crisi.

Approccio previsionale nella gestione della crisi
Nella gestione della crisi diventa di fondamentale importanza l’attendibilità della contabilità con un approccio operativo non più a consuntivo (backward-looking), ma necessariamente previsionale (forward-looking) orientato alla cultura della pianificazione e controllo e alla salvaguardia della capacità di generare un adeguato flusso di cassa.
Tale monitoraggio consente di controllare per tempo l’insorgenza di situazioni di prolungato squilibrio economico-finanziario, intese come cause sintomatiche di crisi di impresa, che possono generare incertezza sul presupposto della continuità aziendale (going concern)e su una gestione finanziariamente sostenibile nel medio–lungo periodo.

Obblighi di segnalazione della crisi in capo all’organi di controllo
Il legislatore inoltre, al fine di assicurare effettività all’emersione della crisi, ha introdotto particolari oneri di segnalazione in capo a soggetti qualificati (organi di controllo, revisore, creditori pubblici) in presenza di indizi di crisi quali gli squilibri di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale, rilevabili attraverso appositi indici la cui elaborazione è in fase di studio da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
A tal proposito l’articolo 13 del Codice al primo comma rubricato “Indicatori della crisi” prevede che questi ultimi siano da ravvisare negli squilibri economici, patrimoniali e finanziari e misurati attraverso appositi indici da intendere come rapporti tra grandezze economiche.
La norma si limita ad indicare che gli indici devono misurare la sostenibilità del debito nell’orizzonte temporale di 6 mesi e la continuità aziendale fino al termine dell’esercizio, o almeno per sei mesi se la durata residua è inferiore, e richiama solamente due indici significativi: il rapporto tra flussi di cassa attesi e gli oneri dell’indebitamento e quello tra mezzi propri e mezzi di terzi.
Al successivo comma è previsto che il CNDCEC elabori propri indici, articolati per settore, e li riveda con cadenza almeno triennale, in attuazione delle previsioni normative.
Aspetto importante è la valutazione unitaria che deve essere fatta degli indici per presumere la sussistenza della crisi.

Indici elaborati dal CNDC per l’individuazione della crisi
Il CNDCEC fornisce un approccio metodologico che si articola nelle seguenti fasi:

  1. Fase 1: verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso la misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e sulla base di un bilancio intermedio. Se il patrimonio netto è negativo ne deriva automaticamente l’esistenza di fondati indizi di crisi e quindi la ricorrenza dell’obbligo di segnalazione. Se il patrimonio netto è positivo si passa alla fase 2;
  2. Fase 2: calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari (cosiddetto DSCR) sulla base di un budget di tesoreria con orizzonte almeno semestrale. In merito al calcolo di questo indice il documento del CNDCEC presenta due approcci diversi nella metodologia di costruzione ma identici nel risultato: il DCSCR deve essere maggiore di 1 quando i flussi attesi a numeratore sono sufficienti a coprire gli impegni assunti a denominatore, per cui in questa situazione non ricorre obbligo di segnalazione; al contrario, se il DSCR è inferiore all’unità, il sindaco e il revisore dovranno procedere alla segnalazione all’OCRI;
  3. Fase 3: in caso di inaffidabilità del budget di tesoreria (e conseguentemente del DSCR) devono essere esaminati gli indici sottostanti e, solamente in caso di superamento delle soglie per tutti i cinque indici riportati sotto, si dovrà procedere alla segnalazione.
Settore Oneri finanziari/Ricavi PN/Debiti totali Attività a breve/Passività a breve Cash flow/Attivo Debiti tributari e previdenziali/Attivo
A. Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,8%
9,4%
92,1%
0,3%
5,6%
B. Estrazione C. Manifattura D. Produzione energia/gas 3,0% 7,6% 93,7% 0,5% 4,9%
E. Fornitura acqua reti fognarie rifiuti D. Trasmissione energia/gas 2,6% 6,7% 84,2% 1,9% 6,5%
F41. Costruzione di edifici 3,8% 4,9% 108,0% 0,4% 3,8%
F42. Ingegneria civile F43. Costruzioni specializzate 2,8% 5,3% 101,1% 1,4% 5,3%
G45. Commercio autoveicoli G46. Comm. Ingrosso D. Distribuzione energia/gas 2,1% 6,3% 101,4% 0,6% 2,9%
G47. Commercio dettaglio I56. Bar e ristoranti 1,5% 4,2% 89,8% 1,0% 7,8%
H. Trasporto e magazzinaggio I55. Hotel 1,5% 4,1% 86,0% 1,4% 10,2%
JMN. Servizi alle imprese 1,8% 5,2% 95,4% 1,7% 11,9%
PQRS. Servizi alle persone 2,7% 2,3% 69,8% 0,5% 14,6%

Il patrimonio netto deve essere ridotto per l’importo dei dividendi dei quali è deliberata la distribuzione e dei crediti verso soci per capitale non versato mentre il cash flow è pari all’utile al netto dei costi e ricavi non monetari.
Le soglie vanno interpretate rispetto al significato dell’indice per cui, ad esempio, per il primo la soglia è superata per valori superiori, mentre, per il secondo indice, in presenza di valori inferiori.
Se ricorrono i presupposti il sindaco e il revisore segnalano l’esistenza di fondati indizi di crisi all’organo amministrativo e, in caso di adozione di misure insufficienti da parte dello stesso, all’OCRI.

OBBLIGO DI ADEGUATI ASSETTI

Dopo la pubblicazione del D.Lgs. 17.06.2022, n. 83 (G.U. 1.07.2022, n. 152), dal 15.07.2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

  • L’imprenditore individuale è tenuto a di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
  • L’imprenditore collettivo (società ed enti) deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
  • Si tratta di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali e ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

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